Il canone RAI speciale nella locazione turistica è dovuto quando l’apparecchio televisivo si trova in un esercizio pubblico, in un locale aperto al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, oppure quando è usato a scopo di lucro diretto o indiretto. Su una casa vacanza, un bed and breakfast o un affittacamere esercitati in forma imprenditoriale la risposta è sì, senza troppe discussioni. Su una locazione turistica pura, cioè un contratto fra privati con cui si concede un appartamento a un turista, la mia risposta è no — e la RAI la pensa diversamente.
Dico subito che si tratta di una posizione, sostenuta e argomentata, non di una certezza consolidata. Non esiste una norma recente che chiuda la questione, non esiste un orientamento univoco, e chi ti dice che «è pacifico» — in un senso o nell’altro — ti sta risparmiando la fatica di ragionare. Vediamo su che cosa si ragiona.
Su che cosa poggia, davvero, il canone speciale
Su due reperti. Il regio decreto legge 21 febbraio 1938, numero 246, e il decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, numero 458. Roba di ottant’anni fa, scritta quando la radio era il mezzo di massa e la televisione non esisteva, e mai riscritta davvero.
Il testo del 1944 dice che «qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Società concessionaria». È tutto lì. Ogni discussione su B&B, case vacanza e appartamenti turistici si gioca dentro quelle due righe.
«Fuori dall’ambito familiare»: la formula che decide tutto
Un locale aperto al pubblico è un locale in cui chiunque può entrare, alle condizioni fissate da chi lo gestisce: un bar, una sala d’attesa, la hall di un albergo, la sala colazioni di un B&B. Un appartamento dato in locazione a una famiglia per una settimana non è un locale aperto al pubblico. Ci entra chi ha firmato quel contratto, con la chiave che gli è stata consegnata, e nessun altro.
Resta l’altra parte della formula: «fuori dall’ambito familiare» e «a scopo di lucro». Qui la RAI costruisce la sua pretesa, e il ragionamento è che chi concede a pagamento un appartamento arredato con la televisione ne trae un lucro indiretto. È un argomento che non mi convince, perché proverebbe troppo: con quella logica sarebbe dovuto anche per un appartamento affittato a un inquilino a lungo termine con la televisione inclusa nell’arredamento, e nessuno lo sostiene.
Perché sulla locazione turistica pura la ritengo non dovuta
La locazione turistica è un contratto di locazione. Non è un’attività ricettiva, non ha una struttura organizzata, non offre servizi alla persona, non ha un locale aperto al pubblico. Il fatto che condivida alcuni obblighi con le attività ricettive — l’identificazione degli ospiti ai sensi dell’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’imposta di soggiorno dove è istituita, oggi il codice identificativo nazionale — non la trasforma in una di esse. Sono obblighi che il legislatore ha esteso per ragioni di ordine pubblico e di gettito, non qualificazioni.
C’è poi un argomento che trovo dirimente e che nessuno mi ha ancora smontato: chi mette la televisione in un appartamento che dà in locazione turistica, quasi sempre, il canone ordinario lo paga già. Lo paga nella bolletta dell’energia elettrica, per presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo nell’abitazione. Pretendere anche il canone speciale significa chiedere due volte lo stesso tributo per lo stesso apparecchio, e per farlo servirebbe una norma esplicita. Quella norma, nel 2026, non c’è ancora.
Quando invece è dovuto, e senza discussioni
Quando c’è una struttura ricettiva. Bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale, affittacamere, residence, agriturismi: lì siamo dentro la definizione, e la pretesa è fondata. L’abbonamento speciale è dovuto per gli apparecchi installati nelle camere e negli spazi comuni destinati agli ospiti.
La tariffa dipende dalla categoria della struttura e dal numero di apparecchi. Per il 2026 le categorie più ricorrenti nel nostro settore stanno intorno ai 407 euro annui per le strutture ricettive minori con più apparecchi e ai 204 euro per chi ne ha uno solo, ma sono importi che vengono rideterminati e vanno verificati ogni anno sul sito degli abbonamenti speciali prima di pagare o di contestare.
Canone ordinario e canone speciale si sommano?
Formalmente no, e la distinzione è netta: il canone ordinario riguarda la detenzione di un apparecchio nell’abitazione, il canone speciale riguarda l’impiego dell’apparecchio fuori dall’ambito familiare o a scopo di lucro. Sono due presupposti diversi, e la stessa persona può legittimamente doverli entrambi — uno per la casa in cui vive, uno per la struttura che gestisce.
Nella pratica, però, il problema che vedo è un altro: lo stesso immobile che finisce dentro tutti e due. L’appartamento risulta abitazione ai fini della bolletta elettrica, e quindi paga l’ordinario per presunzione; poi, per via della partita IVA o dell’iscrizione a un’anagrafe regionale, riceve anche la richiesta di abbonamento speciale. In quel caso non ci si limita a scegliere quale pagare: si ricostruisce la posizione con le date, si guarda chi è l’intestatario dell’utenza e chi il gestore, e si chiude la posizione che non deve stare aperta. È noioso, si fa in poche settimane, e toglie di mezzo una richiesta che altrimenti torna ogni anno.
Un’ultima cosa sui property manager, perché me la chiedono spesso: se gestisci immobili di altri, l’eventuale abbonamento speciale segue la struttura e il suo titolare, non te. Prima di pagarlo con i soldi del proprietario, o peggio con i tuoi, verifica a chi è intestata la richiesta e che cosa dice il tuo mandato sulle spese: chi paga che cosa è materia da contratto, non da abitudine.
Mi è arrivato il bollettino: e adesso?
Non pagarlo per quieto vivere e non buttarlo nel cassetto. Sono i due riflessi più comuni e sono entrambi sbagliati, per ragioni opposte: il primo perché consolida una pretesa che potrebbe non essere fondata e la fa tornare tutti gli anni; il secondo perché la pretesa, se fondata, matura interessi e sanzioni.
La strada è verificare tre cose, in quest’ordine. Che forma di gestione hai davvero, sulla carta e nei fatti. Se in quell’immobile c’è un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni. Se stai già pagando il canone ordinario per lo stesso immobile. Con quelle tre risposte si decide se pagare, se chiedere l’annullamento o se presentare una dichiarazione di non detenzione.
Un proprietario del Gargano mi ha scritto un’estate con tre bollettini, uno per ciascuno dei tre appartamenti che dava in locazione turistica, tutti intestati a lui. Aveva la partita IVA per un’altra attività, e questo aveva fatto scattare l’automatismo. Il caso si è chiuso in fase amministrativa, con una comunicazione documentata sulla natura dei contratti. Non finisce sempre così, ma quasi mai conviene arrendersi al primo bollettino.
La via tecnica: un monitor non è un televisore
Esiste una soluzione che risolve il problema alla radice ed è perfettamente legittima: togliere il televisore e mettere un monitor privo di sintonizzatore, collegato al Wi-Fi. Gli ospiti guardano i servizi in streaming, che nel 2026 è quello che chiedono, e in quell’immobile non c’è alcun apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
La consiglio spesso a chi allestisce nuovi appartamenti, con un’avvertenza: la dichiarazione di non detenzione dice il vero solo se in casa non c’è davvero un apparecchio, decoder e antenna compresi. Firmare una dichiarazione non vera per risparmiare duecento euro è un pessimo affare.
Che cosa mi aspetto per i prossimi anni
Che qualcuno metta mano a due decreti degli anni Trenta e Quaranta, prima o poi. Nel frattempo, la mia raccomandazione è di non lasciare la questione aperta: sapere se sei dentro o fuori, e perché, e avere le carte per dirlo. Chi si trova già davanti a una richiesta di pagamento o a un accertamento può contare su Extra Difesa, che nasce per i contenziosi con gli enti di controllo. Chi vuole semplicemente essere avvertito quando una regola cambia, senza dover leggere le circolari, trova la stessa cosa in forma continuativa nell’Assistenza Continuativa Annua.
